Lo Statuto
Posted on 23. Set, 2011 by Gestore del Sito in Lettere
ASSOCIAZIONE PROGETTO XENIA
STATUTO
Art. 1 – Denominazione
1.1. È costituita un’ASSOCIAZIONE avente il carattere di organizzazione non lucrativa, denominata «PROGETTO XENIA».
1.2. L’associazione intende richiedere il riconoscimento della personalità giuridica a livello statale e in attesa di tale riconoscimento agirà come associazione non riconosciuta.
Art. 2 – Sede
2.1 L’associazione ha sede in Pompei (NA) e potrà istituire altrove, in Italia e all’estero, sedi secondarie, stabili organizzazioni, sezioni, strutture operative, rappresentanze, uffici e recapiti.
Art. 3 – Durata
3.1. L’associazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi previsti dalla legge.
Art. 4 – Scopi e attività
4.1. L’associazione si prefigge lo scopo di sostenere e favorire le proprie attività le cui finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
4.2. L’associazione non persegue scopi di lucro, bensì esclusivamente finalità di solidarietà sociale, dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
4.3. L’associazione si propone di svolgere la propria attività nei seguenti settori:
responsabilità familiari, diritti dei minori, persone anziane, contrasto alla povertà, persone con disabilità, dipendenze, immigrati, persone prive della libertà personale, donne in difficoltà, salute mentale, sostegno alla maternità, welfare d’accesso.
4.4. All’associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle inerenti ai settori in precedenza indicati, ad eccezione delle attività direttamente connesse ovvero accessorie per natura, purché queste non siano prevalenti rispetto alle attività istituzionali.
4.5. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4.6. È vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell’associazione.
4.7. Per lo svolgimento dell’attività l’associazione conta di ricevere apporti e contributi da parte dell’Amministrazione Centrale dello Stato e di altri Enti Pubblici.